Domanda di associazione
Statuto
STATUTO DELLA SOCIETA’
C.R. DAB – CONSORZIO RADIO DIGITALE
Società Consortile a responsabilità limitata
Art. 1 – COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE
E' costituita, a norma dell’art. 2615 ter c.c., una Società consortile a responsabilità limitata con la denominazione di"C.R. DAB CONSORZIO RADIO DIGITALE Società consortile a responsabilità limitata”, di seguito indicata come “Società”, per il fine di coordinare ed agevolare, anche attraverso assistenza tecnica e amministrativa, mediante una organizzazione comune, lo svolgimento delle attività dei soci.
Art. 2 - SCOPO ed OGGETTO
La Societàha finalità consortili e non lucrative ed ha per oggetto la funzione di operatore di rete per la realizzazione e la gestione del servizio multimedia in tecnica numerica DAB (standard Eureka 147),in ambito nazionale e su tutte le Regioni, Province e aree metropolitane dello Stato Italiano, ai sensi e per gli effetti della legge 249/97 e successive disposizioni di legge e regolamentari tra le quali: L.66/01; D.Lgs. 259/03; L. 112/04; T.U. della radiotelevisione di cui al D.Lgs 177/05; Delibere AGCOM 435/01/CONS; 149/05/CONS; nonché disposizioni successive, complementari ed integrative.
Nell’ambito dell’attività caratterizzata dall’oggetto prevalente di cui sopra, potrà inoltre:
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stipulare contratti con i singoli Soci o con terzi per la realizzazione e la gestione della struttura di rete degli impianti allo scopo di veicolare i programmi in tecnica numerica dei Soci e dei soggetti legittimamente operanti;
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richiedere licenze, autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi in genere alle competenti Autorità di governo ed amministrative nazionali,territoriali e locali e non, quando queste siano necessarie, per la diffusione dei programmi in tecnica numerica DAB, DAB+, DMB, VR e in qualsiasi altra tecnica messa a disposizione dallo sviluppo della tecnologia, anche in connessione con altri media;
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partecipare a riunioni, commissioni, gruppi di lavoro e simili iniziative a tutti gli Organismi istituzionali di governo ed amministrativi;
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aderire, iscriversi, associarsi e stipulare convenzioni con sindacati, associazioni di categoria ed altre associazioni, enti, società ed altri consorzi e/o società consortili che abbiano attinenza con gli scopi e/o gli obiettivi della “Società”;
Per il conseguimento dell’oggetto sociale e per ogni iniziativa connessa all’attività sociale, la “Società” potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari attingendo anche alle agevolazioni, contributi ed erogazioni previste dalle leggi ordinarie o speciali che saranno ritenute, dall’Organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l’oggetto sociale e per promuovere e favorire tutti quei servizi ritenuti utili e necessari per il raggiungimento degli obiettivi consortili e degli interessi economici e sociali delle imprese socie.
Inoltre, potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e, comunque, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura, italiane ed estere, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.
Art. 3 - SEDE
La “Società” ha sede in Roma.
La società ha facoltà di istituire e/o sopprimere, nel territorio della Repubblica Italiana, o in stati della Comunità Europea e nei modi rispettivamente previsti dalla legge, uffici di rappresentanza e/o sedi secondarie.
Art. 4 - DOMICILIO dei SOCI e LIBRO DELLE COMUNICAZIONI
Per tutti i rapporti con la “Società”, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, è quello che risulta dal Registro Imprese ove è iscritta la “Società” stessa. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto.
Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica od altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all’indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti.
A tal fine la “Società” potrà istituire un apposito “libro delle comunicazioni” ove riportare, oltre il domicilio già comunicato dai soci al Registro delle Imprese suddetto, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l’organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.
Art. 5 – DURATA
La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e, comunque sino all'integrale raggiungimento degli scopi di cui all'Art. 2).
La durata potrà essere prorogata prima della scadenza di detto termine dall'Assemblea dei Consorziati. In ogni caso la Società durerà sino a quando saranno risolti eventuali rapporti in contenzioso, nonché a seguito del regolare adempimento degli obblighi assunti da parte di ogni socio.
Art. 6 - CAPITALE SOCIALE e QUOTE
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Il capitale sociale è di euro 106.000,00 (centoseimila/00);
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le partecipazioni dei soci al capitale devono essere paritarie;
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i soci sono obbligati al compimento delle prestazioni accessorie nel garantire, ove l’Organo amministrativo lo ritenga necessario, anche per il tramite dei terzi costituitisi fideiussori nel loro interesse, l’adempimento delle obbligazioni contratte dalla “Società” nei confronti delle banche finanziatrici, di Compagnie assicuratrici e/o di terzi, per l’attuazione degli scopi rientranti nell’oggetto sociale;
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l’inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma determina la decadenza del Socio.
I versamenti delle quote sono richiesti dall’Organo amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti.
A carico dei soci in ritardo dei versamenti decorre l'interesse in ragione annua di 3 (tre) punti in più del Prime Rate ABI in vigore al momento.
Il capitale sociale potrà essere aumentato a seguito dell’ingresso di nuovi soci nella compagine sociale, nei limiti e nei modi fissati con delibera assembleare.
Il capitale sociale potrà diminuire a seguito di recesso o esclusione di soci, non potendo, comunque scendere al di sotto del minimo stabilito dall’art. 2463, comma 2, n. 4 c.c.
Art. 7 – CONTRIBUTI SOCI
Ai sensi dell’art. 2615 ter, secondo comma c.c.,i soci, iscritti nel libro dei soci, saranno chiamati a concorrere alla copertura delle spese di funzionamento della “Società” secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti dall’Organo amministrativo.
I soci in ritardo sui versamenti, oltre sessanta (60)giorni dalla richiesta, incorreranno in una penale pari a 3 punti in più del Prime Rate ABI in vigore al momento. Se il ritardo si protrae oltre centoventi (120) giorni dalla richiesta, il consorziato moroso potrà essere estromesso dalla “Società” con la perdita della quota di capitale sociale versata, con obbligo, in ogni caso, di adempiere pro-quota agli obblighi assunti dalla “Società”.
Art. 8 - PATRIMONIO
Il patrimonio della “Società” è costituito:
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dal capitale sociale conferito dai soci;
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da eventuali avanzi di gestione;
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da eventuali riserve senza specifica destinazione.
La “Società” può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del c.c.. La deliberazione costitutiva è adottata dall’Organo amministrativo.
Art. 9 – TRASFERIMENTO delle QUOTE e COSTITUZIONE dei DIRITTI REALI sulle MEDESIME
Le quote sociali non possono essere trasferite e sono indivisibili. Potranno, tuttavia, essere trasferite nel caso in cui il Socio abbia ad alienare la propria Azienda o un ramo di Azienda. I nuovi soci, a seguito del trasferimento delle quote, potranno essere ammessi solo in base alla procedura prevista nel successivo art. 12 del presente Statuto.
E’ fatto divieto ai soci di costituire diritti reali sulle quote.
Art. 10 - SOCI ORDINARI, SOCI ADERENTI e GESTIONI AUTONOME
I soci possono essere di tre categorie:
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soci ordinari le cui Aziende esercitano legittimamente l’attività di radiodiffusione sonora in ambito nazionale, di cui al T.U. della radiotelevisione D.lgs 177/05; ne fanno parte le Aziende nazionali come risultanti dall’elenco soci depositato presso il Registro delle Imprese ove è iscritta la “Società”;
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soci ordinari le cui Aziende esercitano legittimamente l’attività di radiodiffusione sonora con area di servizio in ambito locale, di cui al T.U. della radiotelevisione D.lgs. 177/05; ne fanno parte le Aziende locali come risultanti dall’elenco soci depositato presso il Registro delle Imprese ove è iscritta la “Società”.
I soci ordinari partecipano alle Assemblee con diritto di voto.
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soci aderenti ne possono far parte le Aziende che esercitano attività comunque connesse e/o collegate con lo scopo sociale della “Società”.
I soci aderenti possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.
La “Società” è organizzata su due gestioni separate denominate:
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C.R.DAB - Consorzio Radio Digitale S.c.a.r.l.- gestione Radio nazionali, che comprende le Aziende come sopra specificate al comma 1 (Radio nazionali);
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C.R.DAB – Consorzio Radio Digitale S.c.a.r.l. gestione Radio locali, che comprende le Aziende come sopra specificate al comma 2 (Radio locali).
Le due gestioni operano in piena e reciproca autonomia nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto. Designano propri e distinti rappresentanti nell’Organo amministrativo e di controllo qualora esista. Il bilancio di esercizio della “Società” dovrà rilevare e rappresentare le risultanze contabili delle due gestioni. Nella richiesta alle competenti Autorità, ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi, la “Società” dovrà uniformarsi a quanto previsto nel presente articolo, con istanze rigorosamente separate per gestione, senza alcuna possibilità di utilizzo comune e/o promiscuo delle risorse così ottenute.
Qualora tutti i soci di una delle gestioni presentino domanda di recesso volontario, con la procedura prevista all’art.13 del presente Statuto, la “Società continua ad essere validamente costituita e legittimamente operante anche con una singola gestione.
Art. 11 - OBBLIGHI e DIVIETI dei SOCI
I soci, oltre agli obblighi derivanti dal presente Statuto, si obbligano esplicitamente:
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a versare puntualmente i contributi di cui all’art.7;
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a comunicare immediatamente all’Organo amministrativo della “Società” ogni modifica di impresa, compreso il cambio di sede sociale;
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a rifondere alla “Società”, oltre ai contributi di cui al precedente art.7, eventuali ulteriori costi sostenuti.
Ai soci è vietato:
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intraprendere iniziative individuali, o attraverso aziende collegate o controllate, che possano nuocere al raggiungimento delle finalità sociali;
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aderire a Consorzi, Società o Cooperative che abbiano, tra le altre, le medesime finalità della “Società”, tranne che a ciò il socio non venga preventivamente autorizzato dall’Organo amministrativo con parere motivato.
Art. 12 – NUOVI SOCI
Le domande di ammissione di nuovi soci dovranno essere dirette al Presidente dell’Organo amministrativo, corredate dai seguenti documenti:
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copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore, dichiarato conforme all'originale dal legale rappresentante e da un sindaco effettivo, ove esista;
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estratto autentico della determinazione o della deliberazione di adesione dell'organo amministrativo, con specifico richiamo all'accettazione degli obblighi che il presente statuto comporta;
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certificato d'iscrizione al Registro delle imprese competente, dal quale risulti che la società richiedente è nel pieno godimento dei suoi diritti.
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Inoltre, sarà necessaria la presentazione di dichiarazione firmata dal legale rappresentante, attestante con specifiche indicazioni delle province coperte. Il tutto come da decreto autorizzativo del Ministero delle comunicazioni e successive eventuali variazioni, cosi come confermate dallo stesso Ministero.
Il Presidente, ricevute le domande di adesione al Consorzio, dovrà provvedere all'inoltro della documentazione al Consiglio di Amministrazione, che, accertata la disponibilità di spazio, per la messa in onda del programma radiofonico in tecnica digitale del richiedente, nel bouquet (o multiplex) di sua pertinenza ed accertata la regolarità della documentazione ed in specie la conformità della domanda allo scopo sociale e alle prescrizioni del presente Statuto, delibererà l'ammissione alla “Società”.
L'ammissione diventerà operativa, solo dopo che, da parte del nuovo ammesso, siano stati effettuati versamenti ed aver versato quota parte delle spese di gestione ordinarie e straordinarie sostenute, dalla data di costituzione fino alla data della domanda di ammissione sulla base di deliberazione dell’Organo amministrativo . Trascorso un mese dalla data di comunicazione dell'ammissione, la domanda d’adesione s’intende rinunciata qualora detti versamenti non siano effettuati.
Art. 13 – RECESSO del SOCIO
Il recesso volontario è possibile, ai sensi di legge, a semplice domanda motivata inviata al Presidente dell’Organo amministrativo che, tenendo conto degli obblighi contrattuali già assunti, trasmetterà la domanda, con il suo parere motivato, per la definitiva deliberazione all'Assemblea. La dichiarazione di recesso diventerà operativa, in ogni caso, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata all’Organo amministrativo,a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento tre mesi prima di tale scadenza o se comunicata successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo.
In ogni caso, il recesso non libera il socio recedente dalle obbligazioni che questi ha assunto nei confronti del Consorzio.
Art. 14 - ESCLUSIONE dei SOCI
L’Assemblea dei soci, su proposta dell’Organo amministrativo, potrà escludere il socio anche per un solo dei seguenti casi:
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si sia reso inadempiente nei confronti della “Società” in relazione alle obbligazioni a lui derivanti dallo Statuto, dalle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e dalle deliberazioni dell’Organo amministrativo;
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abbia convenuto la “Società” in giudizio e l’azione intrapresa dal socio contro la “Società” venga dichiarata infondata da parte dell’Autorità Giudiziaria o altra Autorità competente;
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compia atti che si pongano in contrasto con le finalità sociali;
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abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione o per la sua permanenza nella “Società” a seguito di provvedimenti assunti dalle Autorità di Governo;
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si sia reso insolvente verso aziende delegate alla gestione;
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per grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli Organi della “Società”;
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per stato fallimentare o per ricorso ad altre procedure concorsuali;
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nell’ipotesi di violazione delle norme di cui all’art. 11.
Il socio escluso perderà ogni diritto acquisito in seno alla “Società”, nonché i fondi versati a qualsiasi titolo, che rimarranno nella disponibilità della “Società. Il valore della quota di partecipazione al capitale sociale del socio escluso, verrà portata a diminuzione del capitale sociale medesimo ed imputata a riserve.
Art. 15 – LIQUIDAZIONE delle PARTECIPAZIONI
Nel caso di recesso, al socio sarà rimborsato il solo valore nominale della quota di capitale sottoscritta. Il pagamento al socio uscente, dovrà essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di efficacia del recesso.
Art. 16 – ORGANI della “SOCIETA’”
Sono organi della “Società”:
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l’Assemblea dei soci;
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il Consiglio di Amministrazione;
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il Presidente;
Art. 17 – ASSEMBLEA dei SOCI
Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie:
l’Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.
Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria:
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le modifiche dello Statuto, salvo quanto previsto dal presente Statuto con riferimento alla competenza dell’Organo amministrativo;
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la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
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le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
L’eventuale attribuzione all’Organo amministrativo di delibere che per legge spettano all’assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell’Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.
In caso di conflitto tra le decisioni assunte dall’Assemblea e quelle assunte dall’Organo amministrativo prevalgono le prime.
Ogni quota dà diritto ad un voto; ogni socio può farsi rappresentare nell’Assemblea, purché la delega, redatta senza particolari formalità, sia conferita a persona che non sia amministratore, né dipendente della “Società”, ed ai sensi e con le limitazioni di cui all’art. 2372 c.c..
Tutti i soci hanno diritto al voto a condizione che siano in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi dovuti alla “Società”.
Art. 18 – CONVOCAZIONE delle ASSEMBLEE
Le Assemblee ordinarie e straordinarie, sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su delibera dello stesso Consiglio, ogni qualvolta lo reputi necessario e quando ne sia fatta richiesta, con domanda motivata, da tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale. In tale ipotesi, l’Assemblea dovrà essere convocata entro trenta (30) giorni dalla domanda.
L’Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso contenente il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare. L’avviso deve essere inviato a ciascun socio almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento (compresi il telefax, la posta elettronica e la lettera raccomandata con avviso di ricevimento) al recapito precedentemente comunicato dal socio e risultante dal registro delle Imprese ove è iscritta la “Società”.
In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia rappresentato l’intero capitale sociale e partecipi all’Assemblea la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo e nessuno si opponga alla discussione degli argomenti sui quali si ritenga sufficientemente informato
Nell’ipotesi di cui sopra, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai membri dell’Organo amministrativo non presenti.
E’ ammessa la possibilità che l’Assemblea si tenga per audio/video conferenza a condizione che:
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sia consentito al Presidente dell’Assemblea accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell’adunanza;
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sia consentito al soggetto che effettua la verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi che si verificano in Assemblea, oggetto di verbalizzazione;
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sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno;
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vengano espressamente indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della “Società” nei quali gli intervenuti possano recarsi.
Verificandosi questi requisiti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell’Assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di questi, dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza.
L’Assemblea nomina un Segretario anche non socio che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. Nei casi previsti dalla legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale è redatto da Notaio.
Art. 19 – ASSEMBLEA ORDINARIA: determinazione del quorum
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
L’assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata.
L’Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per la nomina alle cariche sociali per la quale occorrerà, in prima convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il cinquantuno per cento (51%)del capitale sociale, mentre in seconda convocazione, la maggioranza dei votanti.
Art. 20 – ASSEMBLEA STRORDINARIA: determinazione del quorum
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.
In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.
E’ comunque richiesto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:
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al cambiamento dell’oggetto sociale;
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alla trasformazione;
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allo scioglimento anticipato;
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alla proroga della durata;
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alla revoca dello stato di liquidazione;
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al trasferimento della sede sociale all’estero.
L’introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta (90) giorni esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 13 del presente Statuto.
Art. 21 – PRESIDENTE e SEGRETARIO dell’ASSEMBLEA
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, da persona designata dagli intervenuti.
L’Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l’assistenza del Segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da Notaio.
Spetta al presidente dell’Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell’Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.
Per quanto riguarda la disciplina dei lavori assembleari, l’ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Art. 22 – COMPETENZE e POTERI dell’ORGANO AMMINISTRATIVO
L’Organo amministrativo ha tutti i poteri per la gestione della “Società”, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.
Sono in particolare attribuite all’Organo amministrativo le seguenti competenze:
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la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma c.c.;
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l’istituzione e soppressione di sedi secondarie;
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la nomina del Presidente e la delibera sull’ammontare del compenso annuo spettante al Presidente;
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la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
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l’adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
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il trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio nazionale;
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la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
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la compilazione del bilancio di esercizio da presentare all’Assemblea;
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approvare la relazione programmatica ed il bilancio di previsione entro il 31 dicembre di ogni esercizio;
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predisporre i regolamenti necessari per l’attuazione dello Statuto;
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richiedere fidejussioni o altre idonee garanzie ai soci al fine di poter far fronte con reali certezze agli investimenti sugli apparati, in bassa ed alta frequenza, necessari per il raggiungimento degli scopi sociali;
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vigilare sull’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della “Società” da parte dei singoli soci;
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richiedere agevolazioni tributarie e creditizie e contribuzioni in base e con riferimento a tutte quelle vigenti normative italiane ed europee a favore dei Consorzi, assumendo ogni deliberazione richiesta per tali fini.
Art. 23 – COMPOSIZIONE dell’ORGANO AMMINISTRATIVO
La “Società” è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di quattro ad un massimo di dodici membri, oltre il Presidente, nominati dall’Assemblea che ne fissa il numero.
Ai fini di dare estesa applicazione alla norma dell’art. 6, comma 2) del presente Statuto, la Gestione Radio nazionali e la Gestione Radio locali devono avere, comunque, pari peso nella funzione di voto nell’ambito del Consiglio di Amministrazione, indipendentemente dal numero dei rispettivi membri in tale Organo nominati.
Per materie, di ogni ordine e tipo, di specifico e diretto interesse delle singole Gestioni, il Presidente o a richiesta di almeno due membri del Consiglio di Amministrazione, può convocare separatamente i membri delle Gestioni medesime, le cui decisionidevono, comunque, essere portate alla ratifica nella prima adunanza plenaria utile del Consiglio di Amministrazione.
Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con propria deliberazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’Assemblea (o nell’atto costitutivo). La sostituzione non può e non deve modificare la norma fissata nel presente articolo, in ordine al pari peso nella funzione di voto delle due componenti nell’ambito del Consiglio di Amministrazione.
Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.
Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.
Art. 24 – DELIBERE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, o anche da un solo dei consiglieri di amministrazione
La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante telefax, telegramma o posta elettronica.
Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante telefax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno un giorno.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:
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con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti;
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con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare.
Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie previste in materia di Assemblea.
Il Consiglio è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dall’amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Art. 25 – PRESIDENTE
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale della “Società” di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le Assemblee ed i Consigli di Amministrazione, ne cura l’esecuzione delle delibere adottate. In particolare egli, in forza di delibere del Consiglio di Amministrazione, potrà:
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richiedere la escussione delle fidejussioni nei casi previsti dal presente Statuto;
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aprire e gestire conti correnti a nome della “Società”, con prelevamenti a sua firma entro i limiti di spesa fissati dal Consiglio di Amministrazione
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chiedere concessioni, autorizzazioni, licenze ed ogni altro titolo abilitativo per il raggiungimento degli scopi sociali;
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servirsi, per gli adempimenti di ordine legale, amministrativo e contabile, di professionisti qualificati, come pure, qualora ciò si rilevi necessario per la complessità tecnica di alcuni adempimenti, di collaborazioni esterne.
Al Presidente compete un compenso annuale il cui ammontare sarà determinato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento o vacatio, il Presidente è sostituito dal consigliere più anziano nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione e da una persona designata unanimemente dai soci nelle Assemblee.
La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio dei liquidatori con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.
Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge il Presidente, ove non vi abbia provveduto l’Assemblea.
Il Presidente, salvo dimissioni o revoca da parte dell’Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Può essere scelto anche tra soggetti esterni alla “Società”, purché dotati di accertate qualità professionali e di comprovata e specifica competenza nel settore della comunicazione multimediale.
Art. 26 – BILANCI e UTILI
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio d’esercizio ed alle conseguenti formalità di legge.
Il bilancio deve essere presentato ai soci per l’approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni se trattasi di bilancio consolidato. In caso di ritardo nella presentazione del bilancio per ragioni di forza maggiore, queste dovranno essere specificate nella relazione sulle gestioni o nella nota integrativa di accompagnamento al bilancio.
Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio di esercizio dovranno essere accantonati nell’appositi conto patrimoniale.
Art. 27 – ORGANI di CONTROLLO
La “Società” può nominare un revisore contabile, scelto tra gli iscritti all’apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
Quando sia obbligatorio per legge, sarà nominato un collegio sindacale composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Al revisore ed al collegio sindacale si applicano tutte le disposizioni in teme di società per azioni.
Il collegio sindacale non svolge funzioni di controllo contabile.
Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con mezzi di comunicazione multimediale, purché ciascun partecipante possa rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.
Art. 28 – SCIOGLIMENTO e LIQUIDAZIONE
La “Società” si scioglie per le cause previste dalla legge.
In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta (30) giorni dal loro verificarsi.
L’assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori.
Art. 29 – FORO COMPETENTE
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, e tra questi e la “Società”, che abbiano ad oggetto i rapporti societari e connessi allo Statuto, verranno devolute alla cognizione del Giudice Ordinario del Foro di Roma.
Art. 30 – RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di società a responsabilità limitata e di società consortili.